CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL “CONSORZIO INTERNAZIONALE DI IMPRESE CIDI” E LA “SOCIETA’ BUSINESS AND WORK A R. L.”.
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Il Consorzio CIDI, con sede legale in Roma, Via Paolo Emilio, 28 codice fiscale 07449321004 rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Renato Spizzichino ;
La Business and Work srl con sede in Roma, Via Paolo Emilio n. 28, codice fiscale 07489711007 rappresentata dall’Amministratore Unico Signor Andrea Gallani;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Il Consorzio CIDI, ai fini del conseguimento degli scopi consortili, si impegna a comunicare con scadenza trimestrale alla Soc. Business and Work a r. l., in via esclusiva, l’elenco delle società consorziate.
Art. 2
La Soc. Business and Work a r. l. si impegna a mettere a disposizione delle società facenti parte del Consorzio CIDI la propria organizzazione per la fornitura di tutti i servizi necessari al conseguimento delle finalità consortili perseguite. A tal fine la Soc. Business and Work a r. l., oltre che della propria organizzazione, si potrà avvalere, ove necessario, della collaborazione di enti, società, associazioni professionali e singoli professionisti.
Art. 3
La Soc. Business and Work a r. l. si impegna altresì, a fronte dell’esclusività degli incarichi ottenuti dai singoli consorziati, a fornire le proprie prestazioni assicurando il Consorzio che il compenso sarà di estremo favore per i consorziati e certamente inferiore a quello usualmente praticato.
Art. 4
La Soc. Business and Work a r. l. riconoscerà al Consorzio CIDI la percentuale del 20% (venti per cento) sul fatturato lordo derivatole dalla fornitura dei servizi resi alle società consorziate.
Art. 5
La corresponsione delle somme di cui all’art. 4 avverrà con scadenza trimestrale, con contestuale obbligo, da parte della Soc. Business and Work a r. l., di fornire al Consorzio il resoconto del fatturato relativo alle società consorziate.
Art. 6
La presente convenzione avrà la durata di 2 (due) anni, rinnovabile automaticamente se non disdetta da una delle parti a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
Art. 7
Le parti, di comune accordo, potranno in ogni momento apportare alla presente convenzione le modifiche e/o i perfezionamenti ritenuti necessari.
Art. 8
Per quanto non contemplato nel presente atto di convenzione, si fa richiamo alle disposizioni di legge.
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.
| CONSORZIO CIDI
Il Presidente
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BUSINESS AND WORK SRL
L’Amministratore Unico
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Roma, 09 maggio 2003
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