Presentazione

Valorizzazione PMI

Regolamento

Statuto

Convenzione

Domanda ammissione

REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio Internazionale di Imprese CIDI, è retto, oltre che dalle disposizioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, da questo regolamento che vincola tutti i Consorziati e forma parte integrante del Contratto di Consorzio.

Art. 1

Per essere ammessi al CONSORZIO INTERNAZIONALE DI IMPRESE CIDI occorre, ai sensi dell’art. 6 dello statuto essere imprenditori, sia se costituiti in forma societaria o individuale, è ed inoltre essere iscritti alle Camere di Commercio, avere regolare autorizzazione per l’esercizio delle proprie attività e comunque, non avere precedenti giudiziali in corso per fallimento, essere falliti o inabilitati.

Art. 2

Il Consorziato al momento della sottoscrizione della domanda di adesione, a norma dell’art. 26 dello statuto, è tenuto a versare una somma di euro 1.000,00 a titolo di quota annuale per la copertura delle spese di gestione e di amministrazione del Consorzio stesso e la somma di euro 1.000,00 per la partecipazione al Fondo Consortile.

Art. 3

Le domande di ammissione al Consorzio, all’atto della presentazione, devono essere corredate dai seguenti documenti:

• Certificato CCIAA;

• copia ultimo bilancio;

• documento di riconoscimento e codice fiscale del titolare o del legale rappresentante;

• eventuale altra documentazione richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Con l’ammissione al Consorzio, il Consorziato dovrà attenersi scrupolosamente alle norme del Contratto Consortile ed alle regole indicate ed illustrate nel Regolamento Interno.

Art. 5

Ogni Consorziato è obbligato a fornire informazioni e dati commerciali, ritenuti utili per il perseguimento degli scopi Consortili, all’Ufficio di Direzione.

Art. 6

I pagamenti di somme a qualsiasi titolo dovute al Consorzio, devono essere effettuati entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni ritardo o il mancato pagamento potrà dare luogo alla immediata sospensione di tutti i servizi resi dal Consorzio, ed al deferimento al Consiglio di Amministrazione si segnalazione e proposta del Direttore, per il seguito di competenza in ordine all’applicazione di interessi di mora e di penai e la relativa attivazione dei procedimenti di esclusione in base all’art. 9 del contratto consortile.

Art. 7

La determinazione degli obiettivi consortili spetta all’assemblea, la quale per l’attuazione ed esecuzione degli stessi, fornirà indicazione e mezzi al Consiglio di Amministrazione.

Questo ultimo formulerà previsioni economico-finanziarie in base alle esigenze gestionali per il raggiungimento degli obiettivi come sopra determinati.

Art. 8

Per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3 del Contratto Consortile è istituita una struttura all’interno della sede del consorzio sotto forma di “Ufficio di Direzione”. Il responsabile dell’ufficio è il Direttore Generale del Consorzio.

Art. 9

I servizi forniti dal Consorzio alle imprese consorziate saranno resi operativi da apposita convenzione con società scelta dal Consiglio di Amministrazione. Il Consorziato è conseguentemente obbligato ad affidare l’incarico alla società convenzionata.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per il conseguimento degli scopo del consorzio, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto siano riservati all’assemblea.

Art. 11

Al Consiglio di Amministrazione spetta oltre a quanto previsto dall’articolo 17 dello Statuto, l’approvazione delle convenzioni attuative delle finalità del Consorzio stesso, che in tal modo diverranno esecutive.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire su tutto il territorio nazionale Delegazioni Regionali, Provinciali, Comunali, determinandone i compiti e le attribuzioni.

Art. 12

Le funzioni e le attribuzioni del Presidente sono quelle stabilite nello statuto del Consorzio.

Egli potrà delegare in tutto o in parte, dette funzioni ed attribuzioni al Vice Presidente, ivi compresa la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di impedimento cura inoltre i rapporti tra le istituzioni ed il consorzio stesso.

Art. 13

L’Ufficio di Direzione predispone una banca dati telematica nella quale confluiscono e confluiranno i dati di tutti i Consorziati e di Aziende convenzionate di rilevanza nazionale ed internazionale. Le stesse potranno inserire nel circuito con frequenza costante tutte le notizie inerenti la loro produzione, le offerte, le specifiche tecniche, i listini prezzi, le giacenze, le disponibilità, i tempi di consegna, le condizioni di pagamento, gli sconti ed extrasconti e quant’altro ritenuto necessario ed indispensabile-

Art. 14

E’ compito dell’Ufficio di Direzione coordinare tutte le attività del Consorzio e i rapporti tra Consorziati.

Art. 15

Gli avanzi di gestione eventualmente conseguiti nel corso dell’esercizio non potranno essere in alcun modo ripartiti tra i Consorziati, ma dovranno essere accantonati in un apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti, salvo il 20% degli stessi che saranno destinati ad Organizzazioni aventi scopi umanitari e scientifici.

Art. 16

Il presente regolamento potrà essere modificato o integrato unicamente dal Consiglio di Amministrazione e, per quanto in esso non contemplato, valgono le norme dello Statuto, nonché le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.

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