| STATUTO
ARTICOLO 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)
Viene costituito tra le predette società "SVILUPPO IMPRESA S.R.L." e "CONTATTI S.a." un Consorzio con attività esterna, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del Codice Civile con la seguente denominazione: "CONSORZIO INTERNAZIONALE DI IMPRESE (CIDI)".
ARTICOLO 2 (SEDE)
Il Consorzio ha sede legale in Roma, Via Paolo Emilio n. 28.
Ove ritenuto opportuno potranno essere istituite dall'Assemblea sedi secondarie o rappresentanze sia in Italia che all'estero.
L'Assemblea, con propria delibera, potrà cambiare l'indirizzo della sede legale.
ARTICOLO 3 (OGGETTO)
La organizzazione e la prestazione alle imprese consorziate dei servizi amministrativi necessari od utili per lo svolgimento delle loro distinte attività.
Il Consorzio potrà svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate, e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonchè compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.
ARTICOLO 4 (ESCLUSIONE DEL FINE DI LUCRO)
Il Consorzio non ha fine di lucro.
E' quindi vietata la distribuzione di utili ai soggetti consorziati sotto qualsiasi forma.
Le spese necessarie al funzionamento del Consorzio, quelle per il coordinamento tecnico del medesimo e quelle di propaganda, saranno coperte dalle imprese consorziate in parti uguali.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio provvederà a formare periodici preventivi, in base ai quali le imprese consorziate saranno tenute alle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio a rendiconto.
Eventuali sopravvenienze attive e plusvalenze patrimoniali, costituiranno minor costo di gestione o verranno accantonate per far fronte ad eventuali successive minusvalenze.
Tutti i costi e le spese di gestione del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno a carico delle imprese consorziate secondo i dettami del presente statuto e del regolamento interno.
Ogni esercizio dovrà chiudersi in pareggio, cioè senza avanzi odisavanzidi bilancio.
Per il raggiungimento del suo fine il Consorzio assume per il tempo della sua durata, in base a regolare mandato commerciale, la rappresentanza e la commissione delle imprese consorziate le quali si impegnano ad effettuare a mezzo di esso la erogazione dei propri servizi aziendali.
ARTICOLO 5 (DURATA)
La durata del consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2050.
ARTICOLO 6 (CATEGORIE DI SOCI - AMMISSIONE DI CONSORZIATI)
I soci si dividono in due categorie: soci ordinari e soci fondatori. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio e coloro ai quali successivamente il Consiglio di Amministrazione attribuisce tale qualifica. Sono soci ordinari tutti gli altri.
Il numero dei consorziati oconsociatiche aderiscono successivamente al Consorzio è illimitato.
L'ammissione al Consorzio viene richiesta con domanda scritta diretta al Consiglio di Amministrazione, contenente le generalità dell'impresa richiedente e la dichiarazione di conoscere ed accettare le disposizioni del presente contratto, del regolamento interno e le deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio.
La delibera di ammissione di nuovi consorziati oconsociatiè di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, che fisserà, altresì, le condizioni di accesso.
Al nuovo consorziato faranno capo tutti i diritti e doveri previsti dalle norme consortili, ivi compreso il diritto di voto.
Ogni consorziato potrà beneficiare dell'attività dell'organismo consortile e dei servizi dallo stesso erogati, indipendentemente dall'ammontare della quota di partecipazione al Consorzio posseduta. Ogni impresa consorziata, nella persona del suo legale rappresentante, potrà partecipare all'attività degli organi consortili.
Iconsociatio terzi non potranno avere capacità di voto nelle deliberazioni assembleari.
E' esclusa per i singoli consorziati ogni responsabilità per i comportamenti gestionali degli altri consorziati.
La perdita della qualità di consorziato ha luogo per causa di recesso o esclusione.
In caso di recesso ed esclusione la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce agli altri consorziati.
ARTICOLO 7 (OBBLIGHI DEI CONSORZIATI)
I consorziati sono tenuti a:
)rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per loro incarico e per loro conto;
)non partecipare, senza aver prima ottenuto l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, ad altri consorzi o società aventi finalità similari o affini in contrasto con gli interessi comuni agli altri consorziati;
)osservare le norme di questo statuto e le deliberazioni consortili.
ARTICOLO 8 (RECESSO)
I consorziati possono recedere dal Consorzio dandone comunicazione scritta all'Organo Amministrativo almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio in corso.
Il recesso ha effetto a far tempo dalla data della chiusura dell'esercizio.
Il recesso comunicato tardivamente ha effetto a partire dalla chiusura dell'esercizio successivo.
Il consorziato recedente deve partecipare alle spese del consorzio fino al momento in cui ha effetto il recesso.
Qualora il consorziato abbia assunto verso il Consorzio obbligazioni la cui esecuzione si protragga oltre la data di efficacia del recesso, la stessa si intende posticipata sino al giorno dell'avvenuto adempimento.
La quota del fondo consortile appartenente al socio recedente sarà attribuita al fondo consortile per la metà del valore risultante dall'ultimo bilancio, mentre l'altra metà verrà rimborsata dal Consorzio.
ARTICOLO 9 (ESCLUSIONI)
L'Assemblea delibera l'esclusione del consorziato nei seguenti casi:
a)quando sia sopravvenuta l'impossibilità di partecipare ai fini del Consorzio, anche a seguito di dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale;
b)quando non abbia pagato, in tutto o in parte, la sua quota al fondo consortile, o la quota di iscrizione o le quote di partecipazione alle spese, salvo comunque l'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni;
c)quando non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio;
d)quando abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle norme di questo Statuto o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
e)quando abbia esercitato attività incompatibili con l'appartenenza al Consorzio o abbia interessi contrari a quelli del Consorzio.
L'esclusione è comunicata per iscritto all'interessato dall'Organo Amministrativo entro quindici giorni dalla data di deliberazione.
Alla liquidazione della quota del soggetto escluso, si applica quanto previsto in caso di recesso.
ARTICOLO 10 (FONDO CONSORTILE)
Le quote di partecipazione al Consorzio sono uguali per tutti i soggetti consorziati.
Il fondo consortile è costituito:
a)dal contributo (quota di partecipazione) versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio;
b)dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienze ai patti consortili;
c)dalle riserve;
d)da eventuali eccedenze di esercizio, nonchè dai contributi corrisposti dallo Stato, da altri Enti Pubblici, o da terzi interessati al perseguimento degli scopi del Consorzio.
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea dovrà deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.
ARTICOLO 11 (ESERCIZIO SOCIALE)
L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2003.
ARTICOLO 12 (BILANCIO DI ESERCIZIO)
Entro due mesi dalla data di chiusura di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo redige la situazione patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite.
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dall'Organo Amministrativo; entro i termini di legge il bilancio va depositato presso il Registro delle Imprese.
ARTICOLO 13 (ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI)
L'Assemblea è costituita dai consorziati (sia soci fondatori che ordinari) in regola con il pagamento delle quote di partecipazione al Consorzio, delle quote di partecipazione alle spese e di ogni altra somma dovuta al Consorzio a qualsiasi titolo.
Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o altrove, purchè in Italia, dall'Organo Amministrativo quando loreputiopportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati o nei casi previsti dalla legge.
La convocazione è effettuata dall'Organo Amministrativo mediante avviso da spedire ad ogni consorziato presso la sua sede o presso la sua residenza, per lettera raccomandata, ovvero tramite fax, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere precisati il luogo della riunione, il giorno e l'ora stabiliti per la prima e la seconda convocazione e l'ordine del giorno.
L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di loro assenza o impedimento l'Assemblea eleggerà il Presidente tra i consorziati presenti.
ARTICOLO 14 (ASSEMBLEA ORDINARIA)
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne determina il compenso;
c) delibera in merito alle direttive generali dell'attività del Consorzio;
d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza da questo statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.
Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessario l'intervento, anche mediante delega, di almeno la metà più uno dei consorziati.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati, purchè non inferiori a due.
Le delibere dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La delega, da rilasciarsi per atto scritto e da conservarsi agli atti del consorzio, può essere conferita solo ad altro consorziato. Ogni consorziato non può essere portatore di più di due deleghe.
ARTICOLO 15 (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)
L'Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modifiche dello statuto;
b) delibera sulla proroga del Consorzio e sulla nomina dei liquidatori e dei loro poteri;
c) delibera su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza da questo statuto e dalla legge.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei consorziati.
Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati.
ARTICOLO 16 (AMMINISTRAZIONE)
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri. Quattro membri del Consiglio di Amministrazione devono necessariamente essere eletti tra le persone indicate dai soci fondatori.
ARTICOLO 17 (ORGANO AMMINISTRATIVO - FUNZIONI)
L'Organo Amministrativo:
a) esercita tutti i poteri di gestione per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea dalla Legge o dallo Statuto;
b) persegue i fini statutari del Consorzio secondo le direttive generali fornite dall'Assemblea;
c) decide le iniziative promozionali che reputa opportune nell'interesse del consorzio;
d) determina, all'inizio di ogni esercizio, l'entità della quota di iscrizione o ammissione al Consorzio, che dovrà essere versata dai nuovi Consorziati;
e) esamina le domande di ammissione al Consorzio e le propone all'Assemblea per l'approvazione;
f) accerta che tutti i consorziati mantengano i requisiti per l'appartenenza al Consorzio;
g) gestisce il fondo consortile e delibera in merito al suo incremento ed alla acquisizione dei beni necessari all'attività del Consorzio;
h) delibera in merito all'assunzione del personale ed all'eventuale nomina di un Direttore e ne determina le funzioni, i poteri, le responsabilità e la retribuzione;
i) promuove ed attua ogni opportuna iniziativa per il completo svolgimento delle funzioniordinatricidel consorzio e compie gli atti idonei al conseguimento degli scopi consortili;
l) delibera circa l'eventuale nomina di un Consigliere Delegato e di un Segretario del Consiglio di Amministrazione e decide i loro compensi.
I mandati del Consigliere Delegato e del Segretario del Consiglio di Amministrazione hanno la stessa durata del Consiglio che li ha nominati, salvo revoca.
Il Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione di sue delibere specifiche o per il compimento di singoli atti, potrà delegare uno o più dei suoi membri.
La delega dovrà essere conferita con voto unanime del Consiglio.
ARTICOLO 18 (PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E PRESIDENTE ONORARIO)
Il Consiglio di Amministrazione appena eletto nomina tra i suoi membri, il Presidente e il Vicepresidente per tutta la propria durata.
Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione del Consorzio ed è rieleggibile.
Il Presidente:
a) convoca e presiede l'Assemblea;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del Consorzio, quando tale funzione non sia stata demandata al Consigliere Delegato o ad altri Consiglieri;
c)adempiegli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio;
d) cura l'assegnazione ad altri consorziati delle quote del fondo consortile liberate dai consorziati receduti o esclusi, ovvero il rimborso delle stesse;
e) controlla che l'operato degli organi consortili e dei consorziati sia conforme agli interessi del Consorzio e ne riferisce al Consiglio;
f) in caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice - Presidente, pure nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.
Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza di fronte a terzi in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative e di resistere in giudizio nominando difensori.
La legale rappresentanza spetta anche al Consigliere Delegato nei limiti della delega.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice - Presidente.
Il mandato del Vice - Presidente e l'esercizio delle funzioni vicarie in sostituzione del Presidente assente o impedito hanno la stessa durata dell'originario mandato del Presidente.
Il Consiglio si riunisce nella sede del Consorzio, o altrove purchè in Italia, quando il Presidente loreputiopportuno o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei Consiglieri.
La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso da spedire ad ogni Consigliere presso la sua residenza o domicilio con lettera raccomandata, ovvero con telefax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per al riunione.
Sono comunque valide, anche se non convocate, le riunioni qualora siano presenti tutti gli aventi diritto.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
A parità dei voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice - Presidente.
Il verbale delle riunioni del consiglio di Amministrazione - in caso di assenza del segretario - è redatto da un Consigliere incaricato dal Presidente; esso è sottoscritto anche dal Presidente.
Non è consentita la delega, neanche ad altro componente del Consiglio. I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rielegibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede alla sostituzione degli stessi con deliberazione adottata a maggioranza; i Consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea successiva.
I Consiglieri non devono prestare cauzione.
Il Consiglio di amministrazione può nominare un presidente onorario anche tra persone non facenti parte del Consiglio stesso. Al Presidente onorario, che dura in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, non viene attribuito alcun potere di rappresentanza o di amministrazione.
ARTICOLO 19 (SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Segretario con il compito di assistere il Presidente ed il Consiglio stesso nell'esercizio della loro attività e di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio.
Il Segretario potrà essere scelto anche all'esterno del Consiglio.
La sua nomina dovrà avvenire con voto unanime.
ARTICOLO 20 (TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA)
Nel caso di trasferimento dell'azienda da parte del consorziato, per causa di morte o per atti tra vivi, il rapporto consortile continua con il nuovo titolare, purchèpermanganoi requisiti previsti per l'appartenenza al Consorzio.
Si applica il disposto dell'art. 2610, secondo comma, Codice Civile.
ARTICOLO 21 (COLLEGIO SINDACALE)
La gestione del Consorzio potrà essere controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.
I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.
ARTICOLO 22 (SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO)
Nel caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei loro poteri, precisando anche gli indirizzi ed i criteri da seguire nella liquidazione.
Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale eripartirannogli eventuali residui attivi proporzionalmente secondo i criteri fissati dall'Assemblea.
ARTICOLO 23 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)
Qualunque controversia fra i consorziati e fra costoro ed il Consorzio relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto, sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale costituito da tre membri dei quali uno designato da ciascuna parte ed il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, nominato dai primi due designati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale della Sede del Consorzio.
Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente, quale amichevole compositore, e senza formalità di procedura.
ARTICOLO 24 (RICHIAMO DELLE NORME DI LEGGE)
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia.
ARTICOLO 25
I comparenti riuniti in prima Assemblea nominano:
a) il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
- SPIZZICHINO RENATO, nato a Roma il 30 maggio 1957, domiciliato in Roma, Via Paolo Emilio n. 28, C.F.: SPZ RNT 57E30 H501D - PRESIDENTE;
- BRUNI DOMENICO, nato aCatanzaro il 21 aprile 1943, residente in Roma, Via Pavia n. 124, C.F.:BRN DNC 43D21 C352Y - VICEPRESIDENTE;
- SEMENTILLI MARCO, nato a Roma l'11 agosto 1977, residente in Roma, Via Pietro Ercole Visconti n. 40, C.F.: SMN MRC 77M11 H501Z - CONSIGLIERE;
- WOOD ARMANDO,nato a Capua (Caserta) il 24 aprile 1953, residente in Capua (Caserta), Via Provinciale Sant'Angelo in Formis, C.F.: WDO RND 53D24 B715M - CONSIGLIERE;
- DOCCI GIORGIO nato a Sogliano al Rubicone (Forlì) il 15 giugno 1945, domiciliato in Rimini, Via MonteCoronaron. 21, C.F.: DCC GRG 45H15 I779C, - CONSIGLIERE;
b)il Presidente Onorario nella persona di:
- CRISTOFORI ADOLFO, nato a Ferrara il 31 luglio 1930, residente in Ferrara, Via XX Settembre n. 74, C.F.: CRS NNI 30L31 D548Y;
c)il Direttore Generale nella persona di:
- BIANCHI OLIVIERO, nato a Roma il 26 luglio 1950, domiciliato in Roma, Via Paolo Emilio n. 28, C.F.: BNC LVR 50L26 H501G.
ARTICOLO 26
Fino a diversa delibera del Consiglio di Amministrazione:
la quota di partecipazione al fondo consortile ammonta ad Euro 1.000,00.= (mille virgola zerozero);
la quota annuale di partecipazione al Consorzio ammonta ad Euro 1.000,00.= (mille virgola zerozero).
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, viene firmato dai comparenti e da me
Pubblicato mercè lettura da me datane, ai comparenti, i quali su mia interpellanza ne dichiarano il contenuto conforme alla loro volontà e lo approvano.
Consta di ventuno fogli scritti su venti facciate e sin qui della presente.
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